1. i tempi di saldo delle quote del 5 per mille da parte dei ministeri competenti sono ad oggi abbastanza dilatati e non certi,
2. le banche considerano la pubblicazione delle liste con gli importi una sorta di titolo di credito a favore delle organizzazioni iscritte,
3. anche i professionisti (commercialisti e revisori) li considerano tali e invitano le organizzazioni a riportare le somme o come crediti verso lo Stato o nei conti d'ordine,
4. la fungibilità del "bene denaro", come richiamata da ultimo anche da Corte di Cassazione 546/2011, concetto che riduce le somme a qualsiasi titolo incassate su un conto corrente di un ente possano essere usate indistintamente dalla loro provenienza, anche in presenza di un vincolo di destinazione precedentemente imposto,
5. i testi dei DPCM relativi ai 5 per mille 2008 (19.3.08) e 2009 (3.4.09), negli articoli concernenti l'obbligo di rendicontazione delle somme, usano termini differenti in merito alla natura delle somme e alla rendicontazione delle stesse; nel 2008 si parla di rendicontare "l'effettivo impiego delle somme percepite", mentre nel 2009 si legge di "destinazione delle somme ad essi (enti) attribuite", concetto ribadito nel DPCM 23.4.10, valido anche per il 5 per mille 2011;
si ritiene che gli enti iscritti alle liste del 5 per mille ai quali siano stati comunicati gli importi delle somme assegnate dai contribuenti (comprensive dei cd "resti") possano sostenere costi relativi alle attività generali o progettuali, specificando che saranno sostenuti dal 5 per mille di cui hanno già conoscenza dell'importo (che pertanto è stato agli enti già attribuito, come riporta il DPCM 3.4.09)
chiedendo anticipazioni bancarie per detti importi utilizzando fondi propri e rendicontare pertanto detti costi attraverso il modello proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le ragioni di queste difficoltà sono:
1. i tempi non certi di saldo delle quote del 5 per mille
2. la volontà di molte organizzazioni di non accedere ad anticipazioni bancarie e comunque di non avere debiti
3. l'evenienza che le somme destinate dai contribuenti siano - rispetto al normale flusso di entrate dell'ente - particolarmente significative, e pertanto vi sia necessità di destinarle a progetti speciali la cui formulazione e realizzazione richiede un lasso di tempo maggiore all'anno.
a. stabilendo l'obbligo da parte delle organizzazioni che intendono chiedere una proroga di comunicare detta richiesta al Ministero;
b. ridefinendo le ipotesi di sanzioni definite nelle linee guida alla rendicontazione;
c. proponendo eventualmente una modifica dei DPCM ove statuiscono l'obbligo di rendicontazione entro un solo anno dalla loro percezione, considerando peraltro che il Ministero della Salute ha previsto, andando evidentemente oltre i termini del DPCM, una rendicontazione preventiva e una a consuntivo da inviare "entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun progetto".
a. dove collocare le collaborazioni a progetto
b. come meglio definire l'ambito 5, quello delle erogazioni ad enti terzi
1. nella voce di costo 1, nel caso siano legate ad una funzione continuativa dell'ente
2. nella voce 5, nel caso dette collaborazioni siano riconducibili ad un progetto particolare
Si ritiene che la rubrica della voce 5 dovrebbe essere meglio esplicitata, in quanto non pare essere per nulla "residuale".
Dalla lettura della vita delle organizzazioni e delle Linee Guida, sembrerebbero ricadervi:
a. progetti
b. erogazioni di borse di studio
c. acquisto di beni da destinare a favore di altri soggetti (enti pubblici o altri enti non profit).
Arrivando al primo punto del quesito, i Centri di servizio hanno dato una corretta indicazione suggerendo di collocare diversamente la voce di spesa in questione a seconda dell'ambito di attività in cui è stato collocato il rapporto di lavoro.
Quanto al secondo punto del quesito, si deve precisare che la voce di spesa intitolata "Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale" viene definita nelle Linee guida "residuale" rispetto a quelle che la precedono: nel modello di rendiconto, infatti, le prime tre voci fanno riferimento a quei costi per lo svolgimento delle specifiche attività legate allo scopo sociale, previste dallo statuto. Pertanto, nella voce di
a. chi approva il rendiconto
b. l'invio per posta elettronica certificata è obbligatoria o, in sua mancanza, la documentazione può essere inviata con raccomandata a/r
E' opportuno che i revisori verifichino il resoconto prima della presentazione dello stesso all'organo di amministrazione.
Si è anche suggerito, per dare data certa alla delibera e "provare" la sua approvazione nei termini, di registrare l'atto o di farselo timbrare presso un qualsiasi ufficio postale.
Per ovvie ragioni di praticità il Ministero preferisca acquisire i dati in formato elettronico, e al tenore letterale delle istruzioni alla rendicontazione, dato che a pagina 7 si legge "si raccomanda la trasmissione per posta elettronica ...", si ritiene che ciò sia un auspicio. La frase peraltro prosegue con "... che deve avvenire dall'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del rappresentante legale ..."; da ciò si comprende che se un ente intende inviare i dati in formato digitale deve usare la PEC. Ciò che non si comprende è la ragione per cui non sia previsto un eventuale intermediario, o altro soggetto cui venga data delega all'invio da parte del rappresentante legale. Se lo si prevedesse, le organizzazioni sarebbero certamente più favorevoli ad inviare la documentazione in formato digitale.
Nelle Linee guida si raccomanda l'utilizzo della posta elettronica certificata per la trasmissione del rendiconto e, al fine di garantire l'identità del mittente, secondo la normativa in materia, si richiede che il titolare dell'account sia il rappresentante legale. Tuttavia, pur se non precisato, ugualmente valida è la trasmissione dell'account di posta elettronica certificata dell'ente (si procederà appena possibile a specificarlo nelle Linee guida).

