L’amministrazione di sostegno è un istituto per la protezione giuridica delle persone fragili (per effetto di una patologia fisica e/o psichica) introdotto con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 con “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
L’Amministratore di Sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare per accompagnare, assistere, rappresentare e proteggere una persona (chiamata beneficiario) che manca in tutto o in parte di autonomia nel compimento di determinati atti. È legato al beneficiario da vincoli di solidarietà e fiducia. La legge non prevede un compenso economico per le prestazioni svolte dall’Amministratore di Sostegno.
Può fare l’Amministratore di Sostegno:
• una persona designata dal beneficiario o dal genitore;
• un familiare;
• un volontario o un professionista ritenuto idoneo dal Giudice Tutelare;
• il legale rappresentante (o un suo delegato) di un’associazione, di una fondazione, di un’organizzazione di volontariato;
• l’amministratore dell’Ente locale;
• l’operatore socio-sanitario che non abbia in cura o in carico il beneficiario.
La domanda (ricorso), da depositarsi in Tribunale per la nomina dell’Amministratore di Sostegno, può essere presentata da:
• il beneficiario stesso;
• i familiari entro il quarto grado;
• gli operatori di servizi socio-sanitari.
L’Amministratore di Sostegno è scelto dal Giudice Tutelare che tiene conto esclusivamente della tutela e degli interessi del beneficiario. L’Amministratore di Sostegno compie gli atti che sono specificati nel decreto di nomina e che possono riguardare:
• la cura del beneficiario (sostegno nella gestione di attività ordinarie; scelta e gestione di collaboratori familiari; proposta e scelta della collocazione abitativa in struttura residenziale; consenso informato);
• la gestione del suo patrimonio (es. riscossione della pensione, pagamento dell’affitto, di tasse e bollette per utenze, gestione dei risparmi);
• il rendiconto annuale al Giudice Tutelare.
Per chi fosse interessato a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno è possibile approfondire l’argomento scaricando il pieghevole “Carta d’identità dell’Amministratore di Sostegno” e compilando e inviando la scheda allegata.
I beneficiari, familiari, operatori di servizi sociali o socio-sanitari, amministratori di sostegno che hanno specifiche esigenze di approfondimento possono rivolgersi allo Sportello informativo e di consulenza sull’Amministratore di Sostegno contattando il PUA - PUNTO UNICO D’ACCESSO - ASL LECCO - mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00- - venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00 - Telefono 0341-482398 - E-mail: protezione.giuridica@asl.lecco.it
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